Comuni Italiani Art. 32 - Procedure per la Promozione, l'Ammissione e lo Svolgimento del Referendum. Statuto Comunale di Asti (Provincia di Asti - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini astigiani

Statuto Comune di Asti

Capo VI - Istituti della Partecipazione Popolare
Art. 32 - Procedure per la Promozione, l'Ammissione e lo Svolgimento del Referendum
1. La proposta di referendum deve essere espressa in modo chiaro, univoco ed intellegibile e deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum.

2. La richiesta referendaria, contenuta su moduli forniti dal Comune, deve essere sottoscritta dal comitato di cui al successivo comma 4; tali sottoscrizioni devono essere autenticate ai sensi di legge.

3. La preventiva verifica sulla legittimità ed ammissibilità del quesito referendario è rimessa ad un organo tecnico la cui composizione è disciplinata dall'apposito regolamento.

4. Accertata la legittimità ed ammissibilità del quesito referendario, il "comitato promotore", costituito dai primi cinque sottoscrittori della richiesta referendaria, può procedere alla raccolta delle firme necessarie allo svolgimento del referendum che devono essere autenticate ai sensi di legge.

5. L'organo tecnico di cui al comma 3 verifica il numero e la regolarità delle sottoscrizioni dei soggetti proponenti. Il giudizio positivo di tale verifica viene prontamente trasmesso dal Sindaco al Consiglio comunale che indice la consultazione referendaria entro due mesi ovvero entro un termine superiore qualora ciò consenta l'accorpamento ad una tornata elettorale già prevista nei tre mesi successivi.

6. Il referendum è considerato valido con la partecipazione di almeno la metà del numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune secondo l'ultima revisione elettorale.

7. L'indizione del referendum non sospende l'efficacia dei provvedimenti oggetto di consultazione, salvo deliberazione contraria approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti la quale revochi o modifichi sostanzialmente il provvedimento in conformità al quesito referendario; in tal caso il Consiglio si pronuncia anche sul permanere degli effetti di interesse sostanziale all'espletamento del referendum al fine del suo svolgimento o meno.

8. Il Consiglio comunale, nell'ipotesi di referendum consultivo, deve esaminare e discutere i risultati del referendum stesso nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati della votazione e comunque entro due mesi dal suo svolgimento; nell'ipotesi di referendum abrogativo, l'organo competente è tenuto ad adottare nei sei mesi successivi i provvedimenti necessari, fatti salvi gli effetti fino ad allora prodotti dai provvedimenti precedenti oggetto di abrogazione.

9. Le ulteriori norme che disciplinano le procedure di proposte, verifica di ammissibilità e di legittimità, indizione, svolgimento, controllo ed effetti del referendum sono previste dal regolamento.

 
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