Comuni Italiani Art. 9 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Asti (Provincia di Asti - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini astigiani

Statuto Comune di Asti

Capo II - Organi del Comune
Art. 9 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni permanenti, competenti in settori determinati, e di Commissioni speciali, istituite di volta in volta su specifici problemi. Possono altresì essere costituite Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione ovvero Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia nominate a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale; i loro poteri, la composizione ed il funzionamento sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del Comune.

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio comunale stabilisce il numero, l'organizzazione e la composizione, con criterio proporzionale, delle Commissioni permanenti nonchè le forme di pubblicità delle sedute.

3. Le Commissioni hanno funzione preparatoria, consultiva e propositiva da esercitare nei termini stabiliti dal regolamento.

4. Il Consiglio comunale può costituire Commissioni speciali con la partecipazione anche di persone scelte al di fuori del proprio seno, rappresentative di competenze specifiche oggetto di esame.

5. All'atto della loro costituzione deve essere stabilito l'ambito di operatività delle Commissioni speciali, i criteri di composizione ed il termine per concludere i lavori.

6. Qualora si provveda alla costituzione delle commissioni di indagine o alla costituzione di commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ad un consigliere comunale appartenente alla minoranza consiliare.

7. Il numero dei posti spettanti ai consiglieri comunali all'interno di ciascuna Commissione consiliare permanente deve essere attribuito, di norma, in misura non inferiore ad un terzo, ad appartenenti alla minoranza consiliare, con arrotondamento all'unità per eccesso o per difetto per ogni frazione superiore od inferiore alla metà.

8. E' istituita la Conferenza dei capigruppo composta da tutti i capigruppo consiliari.

9. La Conferenza dei capigruppo esercita funzioni consultive, propositive e di confronto politico amministrativo nonchè le altre funzioni ad essa assegnate dalla legge o dai regolamenti.

10. Il regolamento sul funzionamento degli organi collegiali disciplina le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza.

 
Altri Articoli:
Art. 10 - Regolamento sul Funzionamento degli Organi Collegiali del Comune e sul Funzionamento delle Commissioni Consiliari
Art. 8 - Consiglio Comunale
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