Comuni Italiani Art. 18 - Sede, Strumenti e Indennità del Difensore Civico. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini

Statuto Comune di Alessandria

Titolo II - Istituti di Partecipazione
Capo II - Il Difensore Civico
Art. 18 - Sede, Strumenti e Indennità del Difensore Civico
1. Al Difensore Civico è assegnato un ufficio nel palazzo comunale. Gli orari e la collocazione di tale ufficio devono facilitare l'accesso del pubblico.

2. La dotazione di personale, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio sono definiti dal Regolamento.

3. Al Difensore Civico spetta un'indennità pari a quella riconosciuta agli Assessori comunali, oltre al rimborso delle spese.

4. Il Difensore Civico dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. Le sue funzioni sono prorogate sino all'elezione del successore.

5. Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza dal Consiglio Comunale con la stessa maggioranza richiesta per la nomina, per gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei Regolamenti Comunali, o per altri gravi motivi connessi con l'esercizio delle sue funzioni.

 
Altri Articoli:
Art. 19 - Istituzione
Art. 17 - Prerogative e Funzioni del Difensore Civico
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