Comuni Italiani Art. 22 - Composizione. Statuto Comunale di Altavilla Monferrato (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini altavillesi

Statuto Comune di Altavilla Monferrato

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 22 - Composizione
1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di quattro assessori, di cui uno è investito delle carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, nel numero massimo di due, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Nomina
Art. 21 - Giunta Comunale
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