Comuni Italiani Art. 23 - Nomina. Statuto Comunale di Altavilla Monferrato (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini altavillesi

Statuto Comune di Altavilla Monferrato

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 23 - Nomina
1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro venti giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Funzionamento della Giunta
Art. 22 - Composizione
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