Comuni Italiani Art. 26 - Ambito dell'Intervento. Statuto Comunale di Como (Provincia di Como - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini comacini o comaschi o comensi

Statuto Comune di Como

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo 3° - Difensore Civico
Art. 26 - Ambito dell'Intervento
1. Il Difensore Civico su istanza di cittadini, associazioni, enti o società che segnalino casi di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi per una pratica in corso, accertata la fondatezza dell'istanza stessa, interviene presso l'Amministrazione Comunale, gli enti, le aziende e le istituzioni da essa dipendenti, le Circoscrizioni comunali, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. Il contenuto del rapporto di pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del Difensore Civico.

3. Il Difensore Civico può intervenire anche d'ufficio ove venga a conoscenza e accerti l'esistenza di casi di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - Poteri
Art. 25 - Revoca
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