Comuni Italiani Art. 27 - Poteri. Statuto Comunale di Como (Provincia di Como - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini comacini o comaschi o comensi

Statuto Comune di Como

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo 3° - Difensore Civico
Art. 27 - Poteri
1. Il Difensore Civico può chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e su quanto altro segnalato; può altresì accedere agli uffici per compiervi accertamenti, nonché assistere alle sedute delle gare pubbliche per l'aggiudicazione di appalti e concessioni di opere e servizi.

2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Rapporti con il Consiglio Comunale
Art. 26 - Ambito dell'Intervento
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