Comuni Italiani Art. 49 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi

Statuto Comune di Sondrio

Titolo IV - Ordinamento degli Uffici e del Personale
Capo I - Organizzazione degli Uffici e del Lavoro
Art. 49 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

2bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'organizzazione dell'intera struttura dell'ente, con particolare attenzione alle seguenti materie:
a) rapporti tra organi di governo ed organi di gestione, secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 4, del presente statuto;
b) criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane;
c) struttura organizzativa;
d) dotazione organica;
e) organigramma;
f) procedimento di nomina e di revoca del direttore generale;
g) delimitazione delle competenze tra gli organi di gestione;
h) possibilità per gli organi di gestione di delegare ad altri organi di gestione gli atti ad essi riservati;
i) criteri per l'individuazione dei sostituti in caso di assenza o impedimento di uno degli organi di gestione;
l) criteri e procedimento per il conferimento e la revoca degli incarichi di responsabilità a dirigenti e quadri;
m) requisiti formali e di pubblicità delle determinazioni;
n) criteri per l'individuazione dei quadri o figure professionalmente equivalenti;
o) composizione e funzionamento del servizio di controllo interno;
p) assunzioni al di fuori della dotazione organica e collaborazioni professionali esterne;
q) strumenti per l'integrazione delle articolazioni della struttura comunale;
r) modalità di individuazione e di assegnazione degli obiettivi di gestione e del procedimento di verifica dei risultati;
s) procedimenti disciplinari;
t) incompatibilità per i dipendenti comunali;
u) collocamento a riposo;
v) disciplina dei requisiti per l'accesso alle dipendenze del Comune, delle selezioni degli aspiranti e dello sviluppo delle risorse umane;
z) funzioni e competenze del servizio finanziario e del suo responsabile.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla Conferenza dei dirigenti. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. Un apposito ufficio sarà preposto alla gestione organizzativa, alla definizione delle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture.

4. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso dei programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale.

5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

5 bis. il comune garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, secondo le indicazioni di cui alla vigente normativa in materia.

6. Abrogato

7. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

 
Altri Articoli:
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Art. 48 Bis - Autonomia Normativa ed Organizzativa
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