Comuni Italiani Art. 50 - Funzioni Statuali. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi

Statuto Comune di Sondrio

Titolo IV - Ordinamento degli Uffici e del Personale
Capo I - Organizzazione degli Uffici e del Lavoro
Art. 50 - Funzioni Statuali
1. Il Comune gestisce per conto dello Stato i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le ulteriori funzioni statuali affidate al Sindaco quale Ufficiale di Governo, attinenti in particolare alla vigilanza sulla sicurezza e l'ordine pubblico nonché all'esecuzione di provvedimenti contingibili ed urgenti, sono svolte col supporto di una adeguata organizzazione dell'Ente.

2. Le funzioni statuali di polizia, affidate agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, sono svolte unitariamente attraverso un Corpo, ordinato secondo la legge 7 marzo 1986, n. 65 e le norme regionali in materia.

3. L'apposito regolamento determina i requisiti, i doveri e le norme di comportamento del personale in funzione del servizio.

 
Altri Articoli:
Art. 50 Bis - Disposizioni Comuni agli Organi di Gestione
Art. 49 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Sondrio
Provincia di Sondrio
Regione Lombardia
Lista Siti su Sondrio

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Sondrio: Comune di Spriana Comune di Sondalo Lista