| 1. Gli organi di gestione collaborano lealmente tra loro e con gli organi di governo nell'attivitą di gestione del Comune. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua appositi strumenti e modalitą per assicurare l'unitarietą dell'attivitą gestionale e la collaborazione degli organi di gestione con il Sindaco e la Giunta Comunale nella predisposizione degli strumenti generali previsionali e programmatici. 2. Gli organi di gestione sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, giusto quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Gli organi di gestione possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, con funzione consultiva. |