Comuni Italiani Art. 59 - Le Aziende Speciali. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi

Statuto Comune di Sondrio

Titolo V - I Servizi Pubblici Comunali
Capo II - Gestione dei Servizi Pubblici Comunali
Art. 59 - Le Aziende Speciali
1. La gestione dei servizi pubblici comunali che sono privi di rilevanza industriale ma hanno rilevanza imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è fissata dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, fra coloro che possono essere eletti alla carica di Consigliere comunale, e che inoltre possiedano comprovati requisiti di esperienza e di capacità professionale. Non possono essere nominati gli amministratori, i Revisori dei conti e i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali, istituzioni o società per azioni previste dal successivo art. 61.

5. Abrogato

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge e alle presenti norme.

11. L'Azienda può partecipare o costituire società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'Azienda stessa.

12. La partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidono in tutto o in parte con i servizi affidati alla gestione aziendale è deliberata dal Consiglio Comunale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'azienda.

13. Nel caso di cui al comma precedente il Consiglio Comunale, qualora la partecipazione a società di capitali si riferisca all'intero complesso dei servizi già affidati all'azienda o ad una parte prevalente dei medesimi, è tenuto a deliberare la revoca dell'affidamento all'azienda dei corrispondenti compiti, osservate in quanto applicabili, le modalità di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902.

 
Altri Articoli:
Art. 60 - Le Istituzioni, le Associazioni e le Fondazioni
Art. 58 - La Concessione a Terzi
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Sondrio
Provincia di Sondrio
Regione Lombardia
Lista Siti su Sondrio

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Sondrio: Comune di Spriana Comune di Sondalo Lista