Comuni Italiani Art. 60 - Le Istituzioni, le Associazioni e le Fondazioni. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi

Statuto Comune di Sondrio

Titolo V - I Servizi Pubblici Comunali
Capo II - Gestione dei Servizi Pubblici Comunali
Art. 60 - Le Istituzioni, le Associazioni e le Fondazioni
1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale, ma non di personalità giuridica.

1 bis. Per l'esercizio di servizi culturali e del tempo libero il Comune può costituire o partecipare ad associazioni e fondazioni, a cui affidare direttamente i servizi stessi.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra i costi e i ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

 
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