Comuni Italiani Art. 62 - Convenzioni. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi

Statuto Comune di Sondrio

Titolo VI - Forme Associativee di Cooperazione fra gli Enti
Capo I - Convenzioni e Consorzi
Art. 62 - Convenzioni
1. Il Comune può stipulare convenzioni con gli altri enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Gli enti contraenti possono convenire che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, conformemente alla convenzione e alle intese dei contraenti.

4. Abrogato

5. Abrogato

 
Altri Articoli:
Art. 63 - Consorzi
Art. 61 - Società di Capitali
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