Comuni Italiani Art. 61 - Società di Capitali. Statuto Comunale di Sondrio (Provincia di Sondrio - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini sondriesi

Statuto Comune di Sondrio

Titolo V - I Servizi Pubblici Comunali
Capo II - Gestione dei Servizi Pubblici Comunali
Art. 61 - Società di Capitali
1. Il promovimento e la partecipazione del Comune a società di capitali avviene nei casi e nelle forme previste dalla legge.

2. I rappresentanti del Comune che partecipano alle decisioni delle società partecipate in qualità di soci e di amministratori perseguono gli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, collaborano con il sindaco e ispirano la propria azione ai principi del presente statuto.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

5. Il Comune di Sondrio può acquisire partecipazioni in società di capitale, previa verifica della convenienza economica e della coerenza con fini di interesse pubblico.

6. Tali società, per il fatto che ad esse partecipi il Comune, non possono vantare alcun trattamento preferenziale o privilegiato ai fini dell'aggiudicazione di appalti, dell'affidamento di servizi, o di qualsiasi altro rapporto economico con il Comune.

 
Altri Articoli:
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Art. 60 - Le Istituzioni, le Associazioni e le Fondazioni
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