Comuni Italiani Art. 71 - Compiti dei Dirigenti. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte II - L'Organizzazione del Comune
Titolo V - Uffici e Personale
Art. 71 - Compiti dei Dirigenti
1. I dirigenti:
a) sono responsabili dell'istruttoria dei provvedimenti di competenza degli organi di governo;
b) formulano proposte per il miglior funzionamento delle strutture;
c) svolgono analisi di fattibilità e formulano proposte relative al complessivo utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecniche;
d) curano le procedure di appalto e di concorso, presiedono le commissioni di gara e di concorso e stipulano i contratti.

2. I dirigenti, in conformità alle direttive del Sindaco, emanano gli atti, compresi quelli autorizzativi e di spesa, corrispondenti alle attribuzioni della struttura di appartenenza, e che non siano stati attribuiti alla competenza della Giunta ai sensi dell'art. 43. Spettano comunque ai dirigenti gli atti di contenuto vincolato o che comportino discrezionalità di carattere esclusivamente tecnico, nonchè gli atti di esecuzione delle spese deliberate dagli organi di governo.

3. I dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.

4. I dirigenti a cui è attribuita la responsabilità di una struttura organizzano e dirigono l'attività di questa, assicurando il coordinamento delle unità che ne fanno parte; dispongono delle risorse assegnate e dei tempi di lavoro; assegnano i compiti e le mansioni al personale; promuovono la mobilità orizzontale; hanno l'iniziativa del procedimento disciplinare e irrogano, nei limiti del regolamento, le sanzioni minori; redigono una relazione annuale sull'operato della struttura.

5. I dirigenti cui è attribuito l'incarico di coordinamento di un'area funzionale svolgono le funzioni ad essi affidate dal Sindaco ed esprimono, su specifica richiesta di questi, le valutazioni sul buon andamento delle strutture coordinate e sull'attività dei dirigenti e del personale delle stesse.

6. I dirigenti, preposti ad una struttura organizzativa complessa, esercitano le loro funzioni con autonomia e responsabilità.

 
Altri Articoli:
Art. 72 - Incarichi di Direzione di Strutture o di Coordinamento
Art. 70 - Funzione Dirigenziale
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