Comuni Italiani Art. 22 - Istanze, Petizioni e Proposte. Statuto Comunale di Cremona (Provincia di Cremona - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini cremonesi

Statuto Comune di Cremona

Titolo III - Istituti di Partecipazione
Capo II - La Partecipazione Popolare
Art. 22 - Istanze, Petizioni e Proposte
1. Tutti i cittadini residenti o, comunque, operanti nel territorio del comune, anche stranieri, hanno diritto di presentare agli organi comunali, nelle materie di rispettiva competenza e nelle forme indicate nei successivi commi, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la miglior tutela degli interessi collettivi della comunità locale.

2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo avente diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al sindaco, che provvede ad esaminarla tempestivamente.

3. La petizione, sottoscritta da almeno 100 aventi diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al sindaco, che provvede a comunicare al suo primo sottoscrittore l'organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali ciascun sottoscrittore ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio.

4. La proposta, sottoscritta da almeno 300 aventi diritto, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto di competenza del consiglio o della giunta. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'amministrazione comporta nella fase iniziale ed a regime. A tal fine, un'apposita determinazione del sindaco riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi dell'ausilio del competente ufficio. In ogni caso, la giunta, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve indicarne la copertura finanziaria.

5. Si applica alla proposta, in quanto compatibile, la disciplina dettata ai precedenti commi 2 e 3.

6. La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. L'amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte. In ogni caso, provvederà ad inoltrare all'ufficio di presidenza ed al difensore civico l'elenco di quelle respinte.

8. Le modalità di esercizio di istanze, petizioni e proposte sono ulteriormente disciplinate dal regolamento sulla partecipazione.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Referendum
Art. 21 - Consultazione della Popolazione
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Cremona
Provincia di Cremona
Regione Lombardia
Lista Siti su Cremona

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Cremona: Comune di Cremosano Comune di Crema Lista