Comuni Italiani Art. 13 - Funzionamento del Consiglio Comunale e dei Suoi Organi. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 13 - Funzionamento del Consiglio Comunale e dei Suoi Organi
1. Il Consiglio comunale tiene la prima seduta entro 20 giorni dalla proclamazione degli/delle eletti/e su convocazione del/della Consigliere anziano al quale spetta altresì presiedere il Consiglio fino all'elezione del Sindaco. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio procede alla convalida dei/delle Consiglieri/e eletti, giudica sulle eventuali cause di incompatibilità ed ineleggibilità e delibera le eventuali surroghe.

2. Il Consiglio comunale si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo. Il Consiglio viene convocato dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta della Giunta o quando ne facciano richiesta scritta almeno un quinto dei Consiglieri, secondo le modalità prescritte dal regolamento. In tale caso la seduta deve essere obbligatoriamente convocata entro il termine di quindici giorni dalla formale comunicazione della richiesta.

3. Tranne i casi nei quali la legge prevede che spetti al/alla Consigliere/a anziano/a, il Consiglio è convocato dal Sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno e lo presiede. Nei casi di impedimento del Sindaco gli adempimenti previsti dal comma precedente sono assolti dal Vice Sindaco o, in assenza di questo, dall'Assessore più anziano/a di età fra quelli/e che rivestono anche la carica di Consigliere/a.

4. Salvo i casi previsti dalla legge e dai regolamenti le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese. Il Comune adotta, compatibilmente con le concrete possibilità a disposizione, tutti gli strumenti idonei a conferire un'adeguata pubblicità ai lavori del Consiglio comunale.

5. Salvo che sia diversamente previsto dalla Legge, le proposte si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A tal fine non si computano i/le Consiglieri/e che dichiarano di non volere partecipare al voto. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle si computano nel numero dei votanti.

6. Salvo i casi di comprovata urgenza, copia degli atti deliberativi deve essere consegnata ai Consiglieri almeno 24 ore prima della discussione in aula.

 
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