Comuni Italiani Art. 14 - I Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 14 - I Consiglieri Comunali
1. I/le Consiglieri/e comunali rappresentano l'intera popolazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I/le Consiglieri/e assumono le loro funzioni e le loro prerogative con la proclamazione degli eletti o con l'esecutività della delibera di surroga.

3. I/le Consiglieri/e comunali, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti che ne stabiliscono diritti e doveri, possono esercitare il diritto di iniziativa e di proposta su ogni questione di competenza del Consiglio nonchè intervenire nelle discussioni e presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Nell'esercizio del potere di iniziativa i/le Consiglieri/e possono avvalersi degli Uffici del Comune, previa intesa con il Sindaco o con l'Assessore competente e nel rispetto dell'ordinamento burocratico degli uffici.

4. I/le Consiglieri/e comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle Circoscrizioni, dalle Aziende e dagli Enti dipendenti da questo nonchè dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato, ai sensi dell'art.8 della L.R. 1/1993.

5. I/le Consiglieri/e comunali, in numero non inferiore a un quarto degli assegnati, possono con richiesta scritta e motivata, far sottoporre a controllo di legittimità le deliberazioni della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 51, 4 comma della L.R. 1/1993.

6. I/le Consiglieri/e comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificamente fissati dalla legge. Sono inoltre tenuti a rispettare, secondo le norme in vigore, tutti gli obblighi derivanti dalla loro qualità di pubblico ufficiale e dall'ufficio ricoperto, ivi compresi quelli relativi alla esposizione annuale della loro situazione patrimoniale.

7. I/le Consiglieri/e sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari di cui fanno parte. I/le Consiglieri/e che non intervengano a tre sedute consecutive od a più di un terzo delle sedute tenutesi in un anno solare senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su iniziativa del Sindaco o di qualsiasi Consigliere/a comunale dopo che siano decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione al/alla Consigliere/a interessato della relativa proposta. Si intendono giustificate le assenze dovute a motivi di salute, a ragioni professionali od a gravi motivi familiari. Il Consiglio, prima di decidere sulla decadenza, può chiedere adeguata documentazione. Le giustificazioni per le assenze devono essere redatte per iscritto e devono essere depositate, anche in tempo successivo all'assenza, ma non oltre 30 giorni dalla stessa, presso il/la Segretario/a Generale del Comune. Può essere ugualmente dichiarata la decadenza del/della Consigliere/a nel caso in cui le assenze si riferiscano alle sedute di una delle Commissioni consiliari delle quali fa parte, quando esse superino il numero di quattro consecutive od il quarto delle sedute che si sono tenute nell'anno solare.

8. Le dimissioni dei/delle Consiglieri/e devono essere presentate in forma scritta al Sindaco e sono irrevocabili dal momento della presentazione. La comunicazione delle dimissioni del Consigliere e la relativa proposta di surroga deve essere inserita nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva alla loro presentazione. Il Consiglio deve provvedere all'immediata surroga.

9. Ai/alle Consiglieri/e comunali spetta un'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute che viene stabilita nella misura del 90% del massimo previsto dalla Legge Regionale. Ai/alle Consiglieri/e spetta inoltre il gettone di presenza per ogni seduta delle Commissioni consiliari, ivi compresa la Conferenza dei Capigruppo.

10. Ai Consiglieri comunali viene consegnato un tesserino di riconoscimento che deve essere esibito su richiesta degli uffici nel caso in cui il/la Consigliere/a eserciti il suo diritto di cui al comma 4 del presente articolo.

 
Altri Articoli:
Art. 15 - Consigliere Incaricato
Art. 13 - Funzionamento del Consiglio Comunale e dei Suoi Organi
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