Comuni Italiani Art. 15 - Consigliere Incaricato. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 15 - Consigliere Incaricato
1. Secondo le modalità stabilite dal Regolamento, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle proprie competenze, può attribuire, a singoli Consiglieri/e specifici incarichi e compiti al fine di favorire il buon andamento dell'attività e dei lavori del Consiglio o il coordinamento con altri organi, Enti ed associazioni.

2. Il/la Consigliere/a incaricato/a è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta che trattino problemi attinenti al suo incarico ed è tenuto a partecipare alle Commissioni consiliari che trattino questioni che rientrano nell'ambito dell'incarico affidatogli.

3. Per la seduta degli organi collegiali alle quali partecipa in ragione del suo specifico incarico, il/la Consigliere/a incaricato/a ha diritto a tutti i vantaggi e i permessi riconosciuti dalla legge per la partecipazione dei/delle Consiglieri/e alle sedute.

 
Altri Articoli:
Art. 16 - Gruppi Consiliari
Art. 14 - I Consiglieri Comunali
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