Comuni Italiani Art. 27 - Decadenza dalla Carica di Sindaco e di Assessore. Surroga del Sindaco e degli Assessori. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo III - La Giunta Comunale e gli Assessori
Art. 27 - Decadenza dalla Carica di Sindaco e di Assessore. Surroga del Sindaco e degli Assessori
1. Le cause di decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa o in caso di assenza o di impedimento temporanei di uno o più Assessori, il Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni, salvo che ritenga opportuno delegarle ad altro Assessore. Qualora, a seguito della cessazione dalla carica venga meno il rispetto della proporzionale linguistica, secondo quanto disposto dall'art.9 comma 4 della L.R. 1/1993, il Sindaco propone al Consiglio nella prima seduta utile il nome di chi sostituisce l'Assessore o gli Assessori cessati. Il Consiglio provvede entro 10 giorni alla sostituzione con voto palese per appello nominale. Il Sindaco, negli altri casi, può proporre al Consiglio la sostituzione del o degli Assessori cessati entro 40 giorni. In caso di mancata sostituzione, il numero legale per la validità delle sedute della Giunta comunale è quello di cui al comma 6 dell'art. 25.

 
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