Comuni Italiani Art. 28 - Revoca degli Assessori. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo III - La Giunta Comunale e gli Assessori
Art. 28 - Revoca degli Assessori
1. Gli Assessori possono essere revocati dal Consiglio comunale su proposta scritta e motivata del Sindaco. La proposta di revoca deve essere notificata agli interessati mediante messo comunale. La proposta di revoca e di contestuale sostituzione deve essere inserita nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio che non può tuttavia essere convocato prima che siano decorsi otto giorni dalla notifica agli interessati.

2. La revoca è approvata se la proposta ottiene il voto favorevole, espresso a scrutinio palese o per appello nominale, della maggioranza dei Consiglieri. In tal caso nella stessa seduta il Consiglio comunale procede, con le stesse modalità e nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 9 n. 4 della 1. R. 1/1993, alla sostituzione dell'Assessore revocato.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Revoca e Sostituzione del Sindaco e della Giunta
Art. 27 - Decadenza dalla Carica di Sindaco e di Assessore. Surroga del Sindaco e degli Assessori
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