Comuni Italiani Art. 29 - Revoca e Sostituzione del Sindaco e della Giunta. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo III - La Giunta Comunale e gli Assessori
Art. 29 - Revoca e Sostituzione del Sindaco e della Giunta
1. Il voto contrario del Consiglio comunale su una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non ne comporta l'obbligo di dimissioni.

2. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica nel caso di approvazione per appello nominale e a scrutinio palese di una mozione di sfiducia costruttiva con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri in carica, può essere proposta solo nei confronti del Sindaco e dell'intera Giunta comunale e deve contenere la proposta di un nuovo programma, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità di quanto previsto dall'art. 26 del presente Statuto e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 n. 4 L.R. 1/1993.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 20 giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia costruttiva comporta l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale in essa proposta.

 
Altri Articoli:
Art. 30 - Dimissioni del Sindaco e della Giunta
Art. 28 - Revoca degli Assessori
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