Statuto Comune di Treviso
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Titolo V - Forme Associative e di Cooperazione Capo I - Convenzioni e Consorzi
| | Art. 39 - Convenzioni
| | Le convenzioni stipulate, ai sensi di legge, con altri comuni e con la Provincia, devono stabilire che uno degli enti contraenti assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità a quanto stabilito dalle stesse nonché alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti. Le medesime convenzioni debbono regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e, alla loro scadenza, le modalità per il riparto fra gli enti partecipanti. |
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