Comuni Italiani Art. 40 - Consorzi. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani

Statuto Comune di Treviso

Titolo V - Forme Associative e di Cooperazione
Capo I - Convenzioni e Consorzi
Art. 40 - Consorzi
Il Comune può partecipare a consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o l'esercizio associato di funzioni. A tal fine il consiglio comunale approva una convenzione e uno statuto. La convenzione stabilisce i fini e la durata del consorzio nonché i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati.

L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e il presidente. La composizione del consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, la durata della carica sono stabilite dallo statuto del consorzio.

I membri dell'assemblea cessano dall'incarico con la cessazione dalla carica di sindaco o di presidente e agli stessi subentrano i nuovi titolari di tali cariche. Il consorzio può nominare, in conformità a quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio nonché il compito di assicurare la legalità dell'attività amministrativa dello stesso. Il consiglio comunale stabilisce con appositi atti deliberativi gli indirizzi per gli atti ed i voti che il sindaco esprime in seno all'assemblea consortile.

 
Altri Articoli:
Art. 41 - Accordi di Programma
Art. 39 - Convenzioni
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