Comuni Italiani Art. 52 - Partecipazione delle Libere Forme Associative. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani

Statuto Comune di Treviso

Titolo VII - Istituti di Partecipazione Popolare
Capo I - Partecipazione dei Cittadini all'Amministrazione Comunale
Art. 52 - Partecipazione delle Libere Forme Associative
Il Comune promuove e valorizza l'attività e la partecipazione alle scelte amministrative di associazioni del volontariato che perseguano, senza scopo di lucro, finalità di cultura, di solidarietà, di assistenza, di promozione umana, sociale e civile e di tutela dell'ambiente. A tale scopo, il Comune istituisce l'albo comunale delle associazioni e del volontariato. La struttura e le caratteristiche dell'albo vengono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione. La partecipazione è realizzata nelle forme previste dal regolamento degli istituti di partecipazione.

Il Comune, qualora intenda istituire un servizio o assumere iniziative nei settori di cui al precedente comma, affidandone la gestione a terzi, è impegnato a consultare le libere associazioni operanti nei settori medesimi nonché, a parità di condizioni e compatibilmente con il carattere delle specifiche attività, ad affidare preferibilmente a tali associazioni la gestione dei servizi e l'attuazione delle iniziative mediante concessione o incarico, in particolare a quelle del volontariato.

 
Altri Articoli:
Art. 53 - Partecipazione dei Singoli Cittadini
Art. 51 - Partecipazione dei Cittadini all'Amministrazione
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