Comuni Italiani Art. 60 - Disciplina dello Status del Personale. Statuto Comunale di San Dorligo della Valle-Dolina (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini dolinciani

Statuto Comune di San Dorligo della Valle-Dolina

Titolo IV - Organi Burocratici ed Uffici
Capo II - Uffici e Personale
Art. 60 - Disciplina dello Status del Personale
1. Sono disciplinati sulla base della normativa contrattuale in vigore e nel rispetto della legge e dei regolamenti:
a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
c) i criteri per la determinazione delle categorie e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
e) le dotazioni organiche, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'amministrazione;

2. Il personale è inquadrato in categorie, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. In apposite tabelle, relative a ciascuna categoria, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

5. Il dipendente comunale e quello dei soggetti che gestiscono pubblici servizi comunali, non può svolgere attività lavorative al di fuori dell'orario di servizio che possano far sorgere un conflitto di interessi con il Comune.

6. Lo svolgimento di attività lavorative occasionali non continuative di cui al comma 5 è autorizzato dal Segretario comunale ovvero dal Direttore generale per i responsabili di servizio e da questi ultimi per gli altri dipendenti, con atto formale secondo le modalità previste dal regolamento, previa verifica delle condizioni di cui al precedente comma.

7. Per attività non occasionali e continuative è competente la Giunta comunale.

 
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