Comuni Italiani Art. 104 - Composizione Collegio Revisori dei Conti. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo VI - Finanza e Contabilità, Patrimonio, Contratti e Controlli
Art. 104 - Composizione Collegio Revisori dei Conti
1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei Revisori composto da tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del T.U. 267/2000.

2. La presentazione delle candidature è disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

4. In caso di cessazioni dall'ufficio il Consiglio procede alle surrogazioni entro trenta giorni. In caso di cessazione di parte dei componenti, i componenti eletti in surrogazione scadono insieme con quelli rimasti in carica.

 
Altri Articoli:
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Art. 103 - Attività Contrattuale
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