Comuni Italiani Art. 23 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo II - L'Ordinamento del Comune
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 23 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Le commissioni permanenti devono essere istituite entro 60 giorni dalla seduta di convalida degli eletti.

3. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione, in modo da rispettare la proporzionalità dei gruppi consiliari.

4. Le commissioni, per l'esame di specifici argomenti, possono invitare a partecipare ai propri lavori gli organi di governo dell'Ente, amministratori e dirigenti delle aziende speciali, istituzioni e società per azioni a capitale pubblico locale, organi di partecipazione, dirigenti comunali, rappresentanti di forze sociali, sindacali ed economiche e organismi professionali e di categoria.

5. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i Presidenti di Circoscrizione, o i Consiglieri di Circoscrizione loro delegati possono partecipare alle sedute delle commissioni permanenti, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

6. Una specifica commissione "affari istituzionali" ha competenza sull'attività statutaria sui regolamenti attuativi dello statuto e sulle altre materie indicate nello statuto medesimo e può formulare proposte o osservazioni su medesimi oggetti al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco. Alla stessa commissione sono affidati i compiti di elaborare proposte e formulare valutazioni in ordine ai problemi inerenti la trasparenza delle procedure e dei meccanismi di funzionamento della Pubblica Amministrazione, con specifico riferimento alla definizione di regolamento o normative e procedure in ordine a tutta l'attività comunale.

7. Una specifica commissione "pari opportunità" ha competenza su tutti gli atti e i provvedimenti che possono avere attinenza con la parità tra donne e uomini, al fine di garantire uguali diritti e doveri e riconoscere uguale contributo alla vita economica e sociale del territorio. A tale scopo può anche formulare proposte e osservazioni sui medesimi oggetti al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco.

8. E' costituita la commissione consiliare di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.

9. La Commissione consiliare di controllo esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti che attengono agli enti di cui al comma precedente ed esprime pareri su tutti gli atti consiliari.

10. La Commissione presenta annualmente al consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune.

11. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dal regolamento.

 
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