Comuni Italiani Art. 25 - Attribuzione delle Commissioni. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo II - L'Ordinamento del Comune
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 25 - Attribuzione delle Commissioni
1. Le commissioni permanenti:
a) eleggono al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente;
b) esaminano ed approfondiscono le proposte di deliberazione loro assegnate dal Consiglio comunale, dalla Giunta o dal Sindaco;
c) esprimono pareri preliminari di natura non vincolante in ordine alle iniziative sulle quali si è ritenuta opportuna la loro consultazione da parte del Consiglio comunale, della Giunta o del Sindaco;
d) svolgono studi ed elaborano proposte su incarico del Consiglio. Le funzioni di cui ai punti b) c) e d) possono essere altresì svolte dalle commissioni su iniziativa del Presidente del Consiglio comunale, di ciascun membro della Commissione o di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, su ogni questione di competenza del Consiglio comunale.

2. Le commissioni "temporanee o speciali", nell'ambito delle competenze del Consiglio comunale assolvono compiti e attribuzioni consultive, propositive o referenti connesse a questioni di carattere particolare o speciale che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse.

3. L'esercizio delle attribuzioni e le modalità di funzionamento delle commissioni sono disciplinati nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

 
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