Comuni Italiani Art. 28 - Nomina e Durata in Carica. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo II - L'Ordinamento del Comune
Capo III - Giunta Comunale e Sindaco
Art. 28 - Nomina e Durata in Carica
1. Il Sindaco, dopo la proclamazione, nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. La legge disciplina lo status dei componenti dell'organo di governo locale, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità e gli istituti della decadenza e della revoca degli stessi. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Al momento dell'accettazione della nomina, gli Assessori devono produrre al Sindaco le attestazioni individuali circa l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità delle quali il Sindaco dà atto nel documento che sarà comunicato al Consiglio.

3. La Giunta, resta in carica fino alla nomina di quella successiva, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Dimissione e Revoca
Art. 27 - Composizione e Presidenza
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