Comuni Italiani Art. 29 - Dimissione e Revoca. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo II - L'Ordinamento del Comune
Capo III - Giunta Comunale e Sindaco
Art. 29 - Dimissione e Revoca
1. Gli Assessori cessano dalla carica per:
a) dimissioni;
b) rimozione;
c) decadenza;
d) revoca.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore, vanno presentate per iscritto al Sindaco il quale provvede a darne comunicazione al Consiglio, e diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione.

3. La rimozione dalla carica avviene nei casi e secondo le procedure previsti dall'articolo 142, del T.U.18.8.2000, n.267.

4. La decadenza dalla carica avviene nei casi previsti dagli articoli 52 e 53 del T.U.

18.8.2000, n. 267.

5. Il Sindaco può procedere alla revoca di uno o più Assessori ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

6. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, può provvedere il Sindaco entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.

 
Altri Articoli:
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Art. 28 - Nomina e Durata in Carica
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