Comuni Italiani Art. 30 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo II - L'Ordinamento del Comune
Capo III - Giunta Comunale e Sindaco
Art. 30 - Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

3. Le modalità di funzionamento e di organizzazione della Giunta comunale sono stabilite dal Sindaco.

4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di curare il processo verbale della seduta.

5. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni; essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica.

 
Altri Articoli:
Art. 31 - Attribuzioni della Giunta
Art. 29 - Dimissione e Revoca
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