Comuni Italiani Art. 51 - Riunioni e Assemblee. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo II - Istituti di Partecipazione Popolare
Sezione II - Riunioni Assemblee e Consultazioni
Art. 51 - Riunioni e Assemblee
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.

2. L'Amministrazione comunale e i Consigli circoscrizionali possono mettere a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico, strutture e spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norma sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Per le assemblee disposte dall'Amministrazione comunale o dai Consigli circoscrizionali, deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale centrale o circoscrizionale.

 
Altri Articoli:
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Art. 50 - Valorizzazione e Promozione della Partecipazione
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