Comuni Italiani Art. 52 - Informazioni e Consultazioni. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo II - Istituti di Partecipazione Popolare
Sezione II - Riunioni Assemblee e Consultazioni
Art. 52 - Informazioni e Consultazioni
1. L'Amministrazione comunale promuove l'informazione preventiva della cittadinanza sui propri programmi e sulle loro linee concrete di attuazione, in particolare se riguardanti le infrastrutture o significative modifiche del territorio soprattutto se costituite da piani particolareggiati o se comportano l'adozione di varianti al P.R.G.. A tale scopo potrą utilizzare i canali di volta in volta pił idonei.

2. Il Consiglio comunale, la Giunta e i Consigli Circoscrizionali possono deliberare la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute pił idonee, su problemi, questioni, proposte, programmi, provvedimenti, deliberazioni di loro interesse.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del fondo economale comunale o circoscrizionale.

 
Altri Articoli:
Art. 53 - Istanze Petizioni e Proposte
Art. 51 - Riunioni e Assemblee
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