Comuni Italiani Art. 56 - Indizione Referendum. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo II - Istituti di Partecipazione Popolare
Sezione III - Iniziative Popolari
Art. 56 - Indizione Referendum
1. Il referendum è indetto dal Sindaco. La data di svolgimento deve svolgersi entro sei mesi dalla data di ammissibilità della proposta, con l'eccezione prevista dal terzo comma successivo.

2. In caso di pluralità di referendum, il Sindaco è tenuto a fissare una unica data di svolgimento.

3. Nessuna tornata referendaria può essere indetta nell'anno di normale scadenza di mandato amministrativo del Consiglio. I referendum che avrebbero dovuto svolgersi in tale anno sono differiti all'anno successivo.

4. Il Sindaco, previo il parere favorevole della Commissioni Affari Istituzionali:
a) Sospende il referendum consultivo già indetto, in caso di scioglimento del Consiglio comunale;
b) Lo revoca, qualora il quesito referendario non sia proponibile per la sopravvenuta promulgazione di una legge che disciplini ex novo la materia, o il Consiglio comunale abbia deliberato, nel senso dei proponenti, sul quesito oggetto del referendum.

 
Altri Articoli:
Art. 57 - Effetti del Referendum
Art. 55 - Richiesta di Referendum
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Parma
Provincia di Parma
Regione Emilia-Romagna
Lista Siti su Parma

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Parma: Comune di Pellegrino Parmense Comune di Palanzano Lista