Comuni Italiani Art. 57 - Effetti del Referendum. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo II - Istituti di Partecipazione Popolare
Sezione III - Iniziative Popolari
Art. 57 - Effetti del Referendum
1. Nel caso di referendum consultivo il Sindaco č tenuto a sottoporre al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum. La deliberazione terrā conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale č comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del Referendum, esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

2. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell'atto deliberativo si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L'Organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede, entro quindici giorni, a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontā popolare espressa.

3. La proposta sottoposta a referendum č valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi

 
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