Comuni Italiani Art. 61 - Pubblicità degli Atti Amministrativi. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo II - Istituti di Partecipazione Popolare
Sezione III - Iniziative Popolari
Art. 61 - Pubblicità degli Atti Amministrativi
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono di pubblica consultazione, ad eccezione di quelli riservati o segreti, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, secondo la speciale disciplina del regolamento.
 
Altri Articoli:
Art. 62 - Diritto di Accesso e di Informazione dei Cittadini
Art. 60 - Redazione degli Atti Amministrativi
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