Comuni Italiani Art. 62 - Diritto di Accesso e di Informazione dei Cittadini. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo II - Istituti di Partecipazione Popolare
Sezione III - Iniziative Popolari
Art. 62 - Diritto di Accesso e di Informazione dei Cittadini
1. Il Comune, al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione e all'accesso agli atti dell'Ente locale e facilitare la partecipazione alla vita associata:
a) Disciplina il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti;
b) Istituisce un ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico con il compito di:
1) fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti ed allo stato dei procedimenti;
2) essere il tramite fra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso e il titolare dell'ufficio responsabile del procedimento;
3) ricevere istanze, petizioni e dar seguito alle stesse, curando, ove richiesto, l'autenticazione delle firme necessarie;
4) formulare all'Amministrazione proposte inerenti il rapporto con l'utenza;
c) organizza i servizi di biblioteche e di archivio storico, quali strumenti di acquisizione dell'informazione e della documentazione.

2. Il regolamento inoltre assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

 
Altri Articoli:
Art. 63 - Partecipazione ai Procedimenti Amministrativi
Art. 61 - Pubblicità degli Atti Amministrativi
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Parma
Provincia di Parma
Regione Emilia-Romagna
Lista Siti su Parma

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Parma: Comune di Pellegrino Parmense Comune di Palanzano Lista