Comuni Italiani Art. 64 - Istituzione e Compiti. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo III - Difensore Civico
Art. 64 - Istituzione e Compiti
1. Il Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, si attiva per eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione, sia di propria iniziativa, che a domanda di singoli ed associazioni anche su comunicazione orale. La sua attività può estendersi anche nei confronti dei soggetti pubblici e privati ai quali si è affidata la gestione dei servizi pubblici comunali.

2. Il Difensore Civico è al servizio esclusivo dei cittadini e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune.

 
Altri Articoli:
Art. 65 - Elezione
Art. 63 - Partecipazione ai Procedimenti Amministrativi
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