Comuni Italiani Art. 63 - Partecipazione ai Procedimenti Amministrativi. Statuto Comunale di Parma (Provincia di Parma - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini parmigiani

Statuto Comune di Parma

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo II - Istituti di Partecipazione Popolare
Sezione III - Iniziative Popolari
Art. 63 - Partecipazione ai Procedimenti Amministrativi
1. I rapporti fra l'Amministrazione comunale e i cittadini destinatari di provvedimenti o ad
essi interessati sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge 7.8.90, n. 241.

2. Il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridiche
rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi; il regolamento stabilisce le
modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti interessati le informazioni
concernenti lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine di esame di domande,
progetti e provvedimenti che li riguardano.

3. Il Comune si impegna a far partecipare, ove previsto dalla legge, al procedimento
amministrativo i soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive (diritti soggettivi e/o interessi legittimi). Consente, altresì, la
partecipazione al procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi pubblici
o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui possa
derivare un pregiudizio dal procedimento.

4. In accoglimento di osservazioni e proposte, presentate ai sensi del comma precedente,
l'Amministrazione Comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e,
comunque, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine
di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

5. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il regolamento individua per
ciascun provvedimento di competenza comunale, il responsabile di ciascun
procedimento e la sua durata massima. Disciplina inoltre il diritto dei destinatari e degli
interessati:
a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini
dell'emanazione del provvedimento;
b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del
provvedimento;
c) ad essere sostituiti da un rappresentante. L'Amministrazione può non dare corso a
quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di
somma urgenza.

 
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