Comuni Italiani Art. 3 - Principi. Statuto Comunale di Lucca (Provincia di Lucca - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini lucchesi

Statuto Comune di Lucca

Titolo I - Principi Fondamentali
Art. 3 - Principi
1. Il Comune, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità di tutti i cittadini, e per il completo sviluppo della persona umana, ispira la propria azione a principi di solidarietà; promuove la cultura dei diritti e dei doveri finalizzata al raggiungimento del bene comune, opera nel rispetto dei di ritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito di intervento; contribuisce a realizzare lo sviluppo della comunità e a promuovere azioni per favorire le stesse possibilità di realizzazione alle donne ed agli uomini.

2. In attuazione del principio di sussidiarietà e nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali; persegue l'articolazione e l'integrazione tra iniziativa pubblica e privata; garantisce la presenza di servizi efficienti, accessibili a tutti ed efficaci rispetto alle esigenze sociali diffuse e riconosciute.

3. Il Comune, nell'ambito delle leggi regionali e nazionali, delle deliberazioni della Comunità europea e delle Carte dei Diritti dell'ONU, concorre a garantire, per quanto di sua competenza:
a) il diritto dei cittadini alla salute, alla salubrità e alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, attuando una politica che abbia un particolare riguardo alla conservazione e alla difesa dell'ambiente - anche con adeguati servizi di protezione civile - e promuovendo uno sviluppo sempre compatibile con il proprio territorio e con i particolari valori culturali e naturali ad esso legati;
b) l'attuazione di una politica sociale che promuova e renda effettivi i diritti della persona, della famiglia, della maternità e della paternità responsabili; una particolare attenzione ai diritti della prima infanzia e dei minori, degli anziani, degli inabili ed invalidi, tenuto conto delle loro specifiche difficoltà di inserimento al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione della vita sociale;
c) il diritto al lavoro, perseguendo una politica che favorisca l'occupazione ed offra a tutti, donne e uomini, pari opportunità;
d) la funzione sociale dell'iniziativa pubblica e privata in economia, anche sollecitando l'associazionismo economico e la coopera zione, particolarmente nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo;
e) il diritto allo studio e alla cultura, in ogni età, anche svolgendo opera di tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico, e garantendone il godimento da parte della comunità;
f) l'esercizio e l'incremento delle attività sportive e del turismo sociale con particolare riguardo ai bisogni e alle richieste dei giovani, degli inabili e degli anziani in collegamento con gli organismi di analoga finalità presenti nel territorio comunale;
g) l'integrazione di tutti coloro che, pur non avendo cittadinanza italiana, vivono o svolgono attività lavorativa nel territorio del Comune, anche mediante apposite forme di rappresentanza presso gli organi istituzionali;
h) la crescita di una cultura della non violenza, della pace, della libertà, della democrazia conquistate con grande sacrificio dai cittadini lucchesi.

 
Altri Articoli:
Art. 4 - Finalità
Art. 2 - Territorio, Sede, Stemma e Gonfalone
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