Comuni Italiani Art. 34 - Organizzazione degli Uffici e del Personale. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo II - Organizzazione
Capo III - Uffici Dirigenza e Personale
Art. 34 - Organizzazione degli Uffici e del Personale
1. Il comune disciplina con un apposito regolamento, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzioni politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al/alla sindaco/a e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al/alla direttore/direttrice generale e ai/alle dirigenti.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. L'organizzazione amministrativa del comune è articolata in aree funzionali di attività secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei/delle cittadini/e secondo le indagini o le priorità stabilite nel programma di mandato, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei/delle cittadini/e.

6. Di norma, il comune non organizza forma diretta attività volte a conseguire servizi che possono essere raggiunti a condizioni economicamente più vantaggiose all'esterno, a parità di qualità dei servizi stessi.

 
Altri Articoli:
Art. 35 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi
Art. 33 - Principi Strutturali e Organizzativi
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