Comuni Italiani Art. 46 - Principi dell'Attività Amministrativa. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo III - Accesso, Informazione e Partecipazione al Procedimento Amministrativo
Capo II - Attività Amministrativa
Art. 46 - Principi dell'Attività Amministrativa
1. L'attività amministrativa del comune persegue i fini determinati dalla legge e dall'ordinamento comunale. Il comune si avvale dello strumento più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico, e in grado di raggiungere il miglior risultato in termini di economicità ed efficacia.

2. L'attività amministrativa si svolge secondo criteri di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità e partecipazione.

3. Per l'esercizio dell'attività amministrativa il comune presceglie lo strumento pubblico e privato e adotta i procedimenti più idonei fra quelli ammessi dall'ordinamento, che non siano espressamente vietati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

 
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