Comuni Italiani Art. 47 - Informazione, Chiarezza, Trasparenza e Semplificazione delle Disposizioni Tributarie. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo III - Accesso, Informazione e Partecipazione al Procedimento Amministrativo
Capo II - Attività Amministrativa
Art. 47 - Informazione, Chiarezza, Trasparenza e Semplificazione delle Disposizioni Tributarie
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e buona fede come previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 ed in particolare:
a) l'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati e fare in modo che possa adempiere alle obbligazioni tributarie con minor numero di atti e nelle forme meno costose e più agevoli;
b) ciascun contribuente può avanzare istanza d'"interpello" nei casi concreti e personali, qualora vi sono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. L'amministrazione comunale è impegnata a dare risposta entro 120 giorni;
c) le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza nell'applicazione delle norme tributarie o quando si tratti di mera violazione formale che non comporta alcun debito d'imposta.
 
Altri Articoli:
Art. 48 - Intervento
Art. 46 - Principi dell'Attività Amministrativa
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