Comuni Italiani Art. 52 - Organismi di Partecipazione Associazioni. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo IV - Partecipazione
Capo I - Principi
Art. 52 - Organismi di Partecipazione Associazioni
1. Il comune favorisce le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato che perseguano finalità sociali, culturali e sportive, riconosciute di pubblico interesse, senza scopo di lucro.

2. Il riconoscimento delle libere associazioni ed organizzazioni di volontariato si attua mediante l'iscrizione in un apposito albo secondo le modalità previste dal regolamento sulla partecipazione.

3. I soggetti di cui al comma 1, nonché le associazioni di invalidi con personalità giuridica di diritto privato e con funzioni di rappresentanza degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, possono essere destinatari di agevolazioni anche per l'uso e l'affidamento di impianti, strutture, servizi comunali, secondo criteri di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale, culturale e sportiva, delle attività svolte.

4. Il regolamento sulla partecipazione stabilisce le forme e le agevolazioni nell'attribuzione di spazi di pubblica affissione utilizzabili autonomamente dalle associazioni iscritte all'albo.

5. Il comune pubblica annualmente l'elenco dei soggetti che beneficiano delle agevolazioni di cui al comma 3.

 
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Art. 51 - Diritti di Partecipazione
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