Comuni Italiani Art. 59 - Giudizio di Ammissibilità. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo IV - Partecipazione
Capo II - Referendum
Art. 59 - Giudizio di Ammissibilità
1. Ai fini dell'ammissibilità del referendum, il testo dei quesiti referendari deve essere sottoposto al comitato dei garanti prima della raccolta delle firme necessarie per l'indizione del referendum; il comitato dei garanti fornisce di norma una risposta entro venti giorni, collaborando in ogni caso con il comitato promotore al fine di definire, ove possibile, una formulazione dei quesiti che possa portare ad una valutazione positiva sulla loro ammissibilità.

2. Il comitato promotore è soggetto legittimato ad esercitare poteri di controllo nelle procedure di svolgimento del referendum; in ogni caso il comitato promotore deve essere udito dal comitato dei garanti.

3. Si può procedere alla raccolta delle firme solo se il comitato abbia ritenuto ammissibile il referendum.

 
Altri Articoli:
Art. 60 - Referendum Consultivo
Art. 58 - Norme Generali
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