Comuni Italiani Art. 60 - Referendum Consultivo. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo IV - Partecipazione
Capo II - Referendum
Art. 60 - Referendum Consultivo
1. Un numero di elettori/elettrici residenti non inferiore al 2,5% degli iscritti nelle liste elettorali alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la richiesta può chiedere che vengano indetti referendum consultivi.

2. La giunta o il consiglio comunale possono sottoporre ai/alle cittadini/e un quesito referendario di natura consultiva. Il quesito referendario è approvato con una delibera di consiglio comunale che ottenga almeno 30 voti.

3. Il referendum consultivo può essere indetto su materie di esclusiva competenza locale, ad eccezione di quelle concernenti:
a) elezioni, nomine, revoche e decadenze;
b) personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
c) statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali.

 
Altri Articoli:
Art. 61 - Referendum Propositivo e Abrogativo
Art. 59 - Giudizio di Ammissibilità
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