Comuni Italiani Art. 61 - Referendum Propositivo e Abrogativo. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo IV - Partecipazione
Capo II - Referendum
Art. 61 - Referendum Propositivo e Abrogativo
1. Un numero di elettori/elettrici residenti:
- non inferiore al 5% degli iscritti nelle liste elettorali alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la richiesta può chiedere che vengano indetti referendum propositivi;
- e non inferiore al 10% può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi; su materie di esclusiva competenza locale, ad eccezione di quelle previste all'art. 60 lettere a), b) e c) e degli atti e materie di seguito elencate:
a) piano regolatore generale;
b) progetti di opere pubbliche previste dal programma di mandato del/della sindaco/a;
c) bilancio e tributi.

2. I quesiti referendari il cui oggetto comporti nuove spese o minori entrate per il comune devono indicare il costo presunto e le modalità delle relative coperture.

 
Altri Articoli:
Art. 62 - Svolgimento Referendum
Art. 60 - Referendum Consultivo
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