Comuni Italiani Art. 66 - Ordinamento. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo IV - Partecipazione
Capo III - Ordinamento, Attività Finanziaria e Servizi Pubblici
Art. 66 - Ordinamento
1. Il comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità dei principi contenuti nelle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. In tale contesto il comune dispone delle proprie risorse che non abbiano vincolo di destinazione ex-lege, senza alcuna interferenza o limitazione da parte di altri soggetti pubblici nel rispetto dei principi dell'ordinamento.

 
Altri Articoli:
Art. 67 - Attività Finanziaria del Comune
Art. 65 - Effetti dei Referendum
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