Comuni Italiani Art. 67 - Attivitą Finanziaria del Comune. Statuto Comunale di Pisa (Provincia di Pisa - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini pisani

Statuto Comune di Pisa

Titolo IV - Partecipazione
Capo III - Ordinamento, Attivitą Finanziaria e Servizi Pubblici
Art. 67 - Attivitą Finanziaria del Comune
1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunitą e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltą concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto delle capacitą contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressivitą stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie pił deboli della popolazione.

 
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